Con un comunicato stampa del 19 aprile 2023, il Consiglio di gestione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha approvato definitivamente il principio contabile OIC 34, al fine di disciplinare i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Il principio si applicherà ai bilanci, redatti in base alle disposizioni del codice civile, relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o in data successiva. La decisione di prorogare l’entrata in vigore del principio contabile fino al 2024, ha l’intento di dare tempo alle imprese per potersi adeguare. In particolare, per le imprese di maggiori dimensioni e con strutture più articolate, nel corso del 2023, potranno adeguare i sistemi Edp alle nuove regole contabili.
Tra le novità che possono interessare la generalità delle imprese, vi sono i criteri di redazione dei contratti, con impatto anche sulle funzioni commerciali, per allinearli alle nuove previsioni del principio contabile. La novità più rilevante riguarda l’identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione: dall’analisi del contratto di vendita è necessario procedere con la segmentazione dello stesso, la separazione dei singoli beni, servizi o altre prestazioni che sono state concordate con il cliente. Infatti da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente. L’”appendice A” del principio ripropone, come caso di riferimento, la vendita di un bene con la garanzia di assistenza al cliente, prevista per legge. La garanzia di assistenza al cliente non è separata dal bene venduto e quindi viene trattata come se non fosse una unità elementare di contabilizzazione distinta. Diversamente le altre garanzie prestate al cliente sono unità elementari di contabilizzazione da contabilizzare come un ricavo separato. Ad esempio la vendita di un bene al quale viene associato il servizio di manutenzione per un certo numero di anni, imponendo la separazione contabile del ricavo della vendita del bene dal corrispettivo del servizio di manutenzione.
Individuate le unità elementari di contabilizzazione, si procede alla valorizzazione di ciascuna di esse allocando il prezzo complessivo del contratto sulla base del rapporto tra il prezzo di vendita della singola unità e la somma dei prezzi di vendita (al netto di eventuali sconti) di tutte le unità elementari di contabilizzazione incluse nel contratto. Il consiglio di gestione dell’OIC ha previsto che nel caso in cui non sia previsto contrattualmente, il prezzo di vendita delle singole unità elementari di contabilità può anche essere stimato secondo i seguenti metodi: il metodo della valutazione dei prezzi di mercato, il metodo dei costi attesi più margine e il metodo residuale. Tuttavia, è opportuno che le imprese provvedano a indicare già nel contratto la scomposizione del prezzo di vendita anche per evitare contestazioni fiscali.
Determinati i valori delle singole unità elementari di contabilizzazione, i ricavi vengono rilevati in bilancio secondo il principio di competenza, distintamente tra vendita di beni e prestazione di servizi. L’OIC 34 raccoglie e coordina regole e indicazioni già presenti nei principi contabili, facilitando la comprensione e l’applicazione.
Il nuovo principio affronta anche le vendite con obbligo di riacquisto in capo al venditore. Non avvenendo il trasferimento dei rischi e benefici, la società venditrice, una volta valutata con ragionevole certezza la probabilità che il cliente eserciti l’opzione put, procede con la contabilizzazione dell’operazione a seconda che si abbia natura finanziaria (il prezzo di riacquisto è più alto rispetto al prezzo di vendita) oppure natura operativa ( il prezzo di riacquisto è inferiore al prezzo di vendita). Si applicano le regole già contenute nel principio contabile Oic 12 (abrogate), ora riprese nella Guida Applicativa all’Oic 34. Considerazioni analoghe nel caso di opzione di riacquisto, in cui il venditore dovrà sempre valutare con ragionevole certezza la probabilità di esercitare l’opzione. Se non vi è ragionevole certezza che il cliente eserciti l’opzione, l’operazione verrà contabilizzata come vendita, diversamente si procederà come una vendita con obbligo. Per le vendite con diritto di reso si effettua una valuta per massa del rischio di restituzione del bene, con l’iscrizione, in una voce separata tra le rimanenze, se rilevante, del bene venduto al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese giovano delle semplificazioni previste, tuttavia sono opportune alcune riflessioni perché dal punto di vista fiscale potrebbero incorrere in complicazioni. Come per ogni principio contabile OIC, il documento pubblicato contiene in appendice una guida applicativa e alcuni esempi, non parte integrante del principio, per facilitarne l'applicazione e rispondere ad alcuni chiarimenti richiesti nella fase della consultazione.